No ad autorizzazioni in sanatoria per i tagli boschivi, così WWF e Legambiente in audizione questa mattina in commissione bilancio, in merito all’art. 23 del Progetto di legge 225/2021 “Disposizioni per l’attuazione del principio di leale collaborazione, disposizioni finanziarie in favore dei Comuni abruzzesi ed altri enti e ulteriori disposizioni”.
L’art. 23, si legge in una nota, introdotto peraltro in una legge che si occupa di tutt’altro, propone una sostanziale modifica della L.R. 3/2014 “Legge organica in materia di tutela e valorizzazione delle foreste, dei pascoli e del patrimonio arboreo” attraverso l’introduzione di un art. 31 bis (Autorizzazione a sanatoria): In caso di interventi di trasformazione del bosco eseguiti ai sensi dell’articolo 31 in assenza dell’autorizzazione richiesta, il pagamento della sanzione di cui all’articolo 70 non esonera il trasgressore dall’obbligo di richiedere l’autorizzazione in sanatoria per l’intervento realizzato secondo le modalità di cui all’articolo 32. Se l’opera realizzata non è comunque autorizzabile, il trasgressore è tenuto al ripristino ed al recupero ambientale dei luoghi nelle modalità e termini indicati dal competente servizio della Giunta Regionale. Se il trasgressore non ottempera, previa diffida, è disposta l’esecuzione degli interventi con oneri a carico del trasgressore stesso.
WWF e Legambiente Abruzzo hanno presentato osservazioni congiunte contro questa modifica ritendendola estremamente pericolosa.
Dalla lettura del testo dell’articolo proposto, commentano i responsabili regionali del WWF Filomena Ricci e di Legambiente Giuseppe Di Marco, si evince un chiaro intento di rendere alcuni interventi di trasformazione del bosco di fatto concedibili in sanatoria. L’art. 31 della L.R. 3/2014 è invece molto più conservativo e prudente nell’intervenire sulla materia forestale, di fatto concedendo i cambi di destinazione d’uso del bosco solo in casi eccezionali e solo per opere di rilevante interesse pubblico.
Come si può pensare a una sanatoria dopo un taglio boschivo? Dopo la scomparsa di un bosco, rilevano ancora Ricci e Di Marco, come si pensa di poter recuperare quanto irrimediabilmente compromesso? Non esiste alcun recupero ambientale che possa far tornare in vita un bosco: non si possono sostituire alberi di un certo diametro con piante più giovani e definire questo intervento come ripristino. Allo stesso modo non si possono ricreare se non dopo decenni tutte le connessioni ecologiche presenti in un bosco. Senza dimenticare che le superfici boscate sono spesso ospitate all’interno di aree protette e/o SIC/ZSC, nelle quali l’iter autorizzativo e di valutazione permette di definire gli impatti che gli interventi hanno su habitat e specie tutelate dalle normative nazionali ed europee e non si può prescindere da quegli atti, come la VINCA o i pareri dell’Ente Parco previsti dal legislatore a tutela della biodiversità, con una modifica inserita quasi fuori sacco in una proposta di legge d’altra natura e peraltro in contrasto con la normativa nazionale.
Non è accettabile che la valutazione di un intervento distruttivo con un danno ambientale spesso irreversibile, qual è un taglio boschivo, possa essere affidata a una sanatoria. Per tutte queste ragioni WWF Abruzzo e Legambiente Abruzzo, temendo che l’introduzione di questa norma nella Legge Regionale 3/2014 possa aprire la strada alla realizzazione di interventi non valutati con attenzione e tali da compromettere l’integrità e la biodiversità dei boschi abruzzesi, concedendo di fatto una legittimità a posteriori a interventi che sono e non possono che restare del tutto illegittimi, chiedono di eliminare totalmente l’art. 23 dalla Progetto di legge n. 225/2021.