La Presidenza del Consiglio dei ministri dovrà risarcire 30 parti civili per le rassicurazioni date nei giorni precedenti il terremoto del 6 aprile 2009.
Il Tribunale civile dell’Aquila, con decisione del giudice Baldovino De Sensi, ha emesso la condanna per la Commissione Grandi Rischi presieduta dall’ex numero due del Dipartimento nazionale di Protezione civile, Bernardo De Bernardinis, vicinissimo a Guido Bertolaso assolto in un procedimento parallelo, e già condannato, l’unico condannato perlatro, con sentenza passata in giudicato a 2 anni di reclusione.
Accertata quindi almeno potenzialmente l’idoneità delle dichiarazioni del De Bernardinis ad incidere causalmente sulla condotta dei cittadini dell’Aquila, si tratta di verificare in questa sede, se tale efficacia causale sia stata anche dimostrata, all’esito dell’istruttoria civile, nei confronti degli attori non costituitisi parte civile nel processo penale, si legge in un passaggio della sentenza del giudice del Tribunale civile. Quelle frasi tranquillizzanti furono diffuse una settimana prima del terribile sisma che causò 309 morti, migliaia di feriti e decine di migliaia di sfollati.
La battaglia legale a sostegno delle parti civili è stata portata avanti dagli avvocati Maria Teresa di Rocco e Silvia Catalucci del Foro dell’Aquila, che nel 2010 decisero di intraprendere l’azione civile anziché quella penale, nei riguardi della stessa Presidenza del Consiglio, oggi rappresentata da Giorgia Meloni, che ora dovrà risarcire le parti offese di una somma complessiva che sfiora gli 8 milioni di euro.
Il risarcimento in sede civile è stato inoltrato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, perché la Commissione Grandi Rischi è organo consultivo della stessa. Il risarcimento delle parti offese, cioè i famigliari delle vittime, è stato suddiviso in base ai danni subiti.
Occorre quindi in questa sede, si legge ancora nella sentenza, verificare se sussista o meno il nesso di causalità tra il fatto commesso dal De Bernardinis e la morte dei congiunti degli attori o le lesioni patite da questi ultimi e cioè se le dichiarazioni rese dal De Bernardinis abbiano indotto le vittime del terremoto interessate al presente procedimento a non uscire di casa rimanendo così travolte dal sisma. Orbene passando al vaglio delle singole posizioni, tenendo necessariamente conto del comportamento e delle abitudini delle vittime anteriormente al 31 marzo del 2009, dell’avvenuta conoscenza delle dichiarazioni obiettivamente rassicuranti di De Bernardinis e dell’eventuale modifica delle abitudini di vita dopo tali dichiarazioni, ritiene il giudicante che in questa sede la prova del nesso causale sia stata raggiunta per tutti gli attori.
Infatti, scrive il giudice De Sensi, è stato ritenuto che la Presidenza del Consiglio dei Ministri aveva ed ha avuto la concreta possibilità di verificare la correttezza dell’operato degli imputati sia in ossequio a precisi doveri normativi sia in applicazione delle generiche regole di diligenza prudenza e perizia. Tale dovere di controllo si esplicava certamente nei confronti del De Bernardinis stante il suo ruolo di Vice Capo Dipartimento Nazionale di Protezione civile, organo facente capo proprio alla Presidenza del Consiglio dei ministri.