Sicuramente la mensa di Celestino V non sarà demolita. E neanche l’annessa struttura di accoglienza per donne e minori, perché siamo ancora in emergenza, dunque il tempo massimo concesso dei 36 mesi non va considerato in termini assoluti, così s’è pronunciato il Tar a fine giugno, sul ricorso presentato dalla Fraterna Tau contro l’ordinanza di demolizione firmata dal Comune dell’Aquila. C’è però dell’altro.
Resiste invece, si legge nel dispositivo, l’ordine di rimozione delle altre strutture – la chiesa e il convento – che non sono più necessarie al soddisfacimento delle esigenze temporanee per le quali furono realizzate, in quanto è notorio che la celebrazione delle funzioni religiose è ormai ripresa nella monumentale basilica di San Bernardino nel centro storico della città e non è contestato che i frati minori, ai quali il convento provvisorio era destinato, occupano da tempo lo storico convento di San Giuliano.
Parimenti si giustifica l’ordine di demolizione delle altre opere diverse dalle strutture del ‘Complesso’, scrivono ancora i giudici. La Fraterna Tau infatti ha chiarito che svolge l’attività ricettiva, oggetto della autorizzazione del 30 luglio 2012, nella porzione del Complesso diversa dalle tettoie, i container, i prefabbricati e il baraccamento oggetto dell’ordinanza impugnata.
Dette opere quindi, oltre che non necessarie al perseguimento di fini statutari fatti propri dal protocollo d’intesa del 5 aprile 2010, per i quali la Onlus ebbe a disposizione e, ancora oggi, gestisce la struttura di accoglienza annessa alla mensa di Celestino V, non sono state mai autorizzate, come invece sarebbe stato necessario, con un atto concessorio in quanto occupano l’area appartenente al patrimonio indisponibile del Comune concessa alla ricorrente.
Proprio la responsabilità connessa alla qualità di concessionaria e custode dell’area in questione giustifica pertanto l’intimazione alla Onlus di demolire dette opere, perché realizzate senza alcuna autorizzazione, non solo edilizia, da parte dell’ente civico, finché non intervengano, eventualmente, atti postumi di autorizzazione, previa verifica della loro destinazione d’uso e conformità ai fini istituzionali dell’ente civico, aggiungono.
Cioé una variante al Piano regolatore da portare al voto del Consiglio comunale. Il che, non è proprio possibile, ed anzi un’area così importante e acquisita dal Comune non senza contrasti nell’allora maggioranza dal demanio militare, dovrebbe programmare ben altri percorsi, una volta finita l’emergenza, cominciando da subito ad eliminare strutture abusive.
La Onlus Fraterna Tau aveva impugnato l’ordinanza con la quale il Comune dell’Aquila aveva ordinato la demolizione di un insieme di strutture prefabbricate, cioè il “Complesso Celestino V”, costituito dalla chiesa di San Bernardino e annesso convento e dalla mensa di Celestino V e annessa struttura ricettiva, realizzate all’indomani del sisma del 6 aprile 2009 su suoli di proprietà comunale attribuitile in comodato gratuito, scaduto da tempo.
Dette opere, ricostruiscono i giudici, furono assegnate in proprietà alla ricorrente per l’esercizio delle attività statutarie di assistenza spirituale, morale e materiale alla persona, con la sottoscrizione di un protocollo d’intesa stipulato il 5.4.2010 dal Comune, dalla Onlus Fraterna Tau, dall’editore del quotidiano “Il Centro” e dal Dipartimento della Protezione civile, che ne prevedeva la rimozione a cura della Onlus ‘entro 36 mesi dalla sottoscrizione, salvo proroga da accordarsi se concomitante con lo stato di emergenza o di non disponibilità della precedente sede di via dei Giardini’.
E in effetti l’emergenza ancora c’è, acuita dai drammi generati dalla pandemia. Tuttavia il Comune dell’Aquila ha dovuto evidenziare la realizzazione, senza alcun atto di assenso, di ulteriori manufatti sul sedime di uso civico, oltre quelli previsti dal protocollo d’intesa, che la Fraterna Tau avrebbe messo a disposizione a titolo oneroso, a cooperative impegnate in attività para alberghiera a favore di stranieri non regolari.
Non si tratta quindi solo della struttura la ricettiva autorizzata dalla convenzione del 2010, sottoscritta dal Dipartimento della Protezione civile e da Finegil Editoriale spa; ma, dalla documentazione richiesta dai giudici e poi prodotta dai diretti interessati, della pratica SUPRO 2585 del 5 febbraio 2019 e 1594 del 24 gennaio 2019 – relative all’attivazione della struttura para alberghiera in forma di ostello presentata al Suap dalla Cooperativa Basiliade e dell’analoga iniziativa documentata agli atti del SUAO proposta dalla Fraterna Tau.
Per le quali il Tar s’è però pronunciato, la città aspetta quindi chiarezza e che sia ristabilita la legittimità dei percorsi amministrativi.