Tuttavia, nell’ambito della convalida del provvedimento nei confronti di Foodinho (Glovo), il gip del Tribunale di Milano ha basato la decisione anche sull’innovativo principio secondo cui “quale che sia la qualificazione del rapporto – lavoratore subordinato, collaboratore etero-organizzato o lavoratore autonomo con caratteristiche di para subordinazione (cd. doppia alienità) – si deve ritenere sussistere il diritto ad una retribuzione conforme all’art. 36 della Costituzione e integrati i presupposti di cui all’art. 603 bis cp (Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro).
La manovra investigativa rappresenta l’evoluzione delle verifiche avviate e condotte a cura del Gruppo CC Tutela Lavoro di Milano, in coordinamento con la locale Procura della Repubblica che:
– nel 2021 ha permesso di estendere alcune garanzie da lavoro dipendente alla categoria di lavoratori riconosciuta di fatto eterodiretta di tipo parasubordinato nei confronti di circa 60.000 riders delle piattaforme FOODINHO SRL-GLOVO, UBER EATS ITALY SRL, JUST EAT ITALY SRL e DELIVEROO ITALY SRL;
– a partire dal 2022, a seguito dei controlli eseguiti a Milano e sul territorio nazionale, hanno fatto emergere l’esistenza di nuove forme di “caporalato digitale” attuato attraverso l’illecita cessione di account ossia l’intermediazione illecita di manodopera tra il proprietario dei dati di account e l’effettivo prestatore dell’attività. Gli account sarebbero registrati sulle piattaforme anche (e spesso) tramite l’utilizzo di documenti falsi e, successivamente ad avvenuto accreditamento, ceduti al rider che materialmente effettua la prestazione previa trattenuta di una quota percentuale del guadagno giornaliero da parte del caporale;
– il 24 marzo 2023, portava al controllo di 1609 rider e all’accertamento di 112 cessioni di account, interessando 37 Procure della Repubblica;
– il 4 lug. 2025, determinava una serie di controlli sul rispetto della normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, con particolare riferimento all’esposizione al calore dei lavoratori impiegati come rider nel settore del food delivery presso le città di Milano, Bologna, Firenze e Roma. L’attività era scaturita da apposita indicazione del Signor Ministro del lavoro e delle Politiche Sociali a seguito della comunicazione inviata via mail, nella giornata del 2 luglio 2025, dalla piattaforma Glovo a tutti i rider dipendenti con la quale li esortava a continuare a lavorare, anche in caso di temperature elevate, in cambio di maggiorazioni percentuali su ogni consegna effettuata;
– il 9 feb. 2026 portava all’esecuzione del “Decreto di controllo giudiziario in via d’urgenza” emesso dalla locale Procura della Repubblica–DDA a carico di Foodinho srl (Glovo), provvedimento convalidato dal competente GIP il successivo 19 febbraio.
Il provvedimento d’urgenza in esecuzione, che dovrà essere successivamente convalidato dal gip presso il Tribunale di Milano, è finalizzato a garantire, mediante l’opera dell’amministratore giudiziario nominato: il rispetto delle norme e delle condizioni lavorative la cui violazione costituisce, ai sensi dell’articolo 603-bis c.p., indice di sfruttamento lavorativo; la regolarizzazione dei lavoratori che al momento dell’avvio del procedimento per i reati previsti dall’articolo 603-bis prestavano la propria attività lavorativa anche al fine di impedire che le violazioni si ripetano e l’adozione di adeguate misure e idonei assetti organizzativi, anche in difformità da quelle proposte dall’imprenditore, al fine di evitare il ripetersi di fenomeni di sfruttamento e di retribuzioni sotto soglia di povertà.
Nella circostanza, si è proceduto, altresì, alla notifica della “Richiesta di consegna documentazione” ex art 248 c.p.p. emessa da medesima A.G., nei confronti di alcune società che risultano essere in rapporti contrattuali con l’azienda colpita dal provvedimento, in quanto si avvalgono dei medesimi rider per effettuare le consegne di prodotti, al fine di vagliare i relativi modelli organizzativi e verificarne l’idoneità degli stessi ad impedire la commissione del reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro. (Fonte: Carabinieri.it)






