La sentenza del Consiglio di Stato che ha ribaltato la sentenza del Tar Abruzzo che aveva bocciato i nuovi impianti di risalita di Ovindoli in pieno Parco naturale regionale Sirente Velino e addirittura di una Zona di Protezione Speciale (ZPS) dell’Unione Europea di fatto certifica che il patrimonio di biodiversità è sacrificabile sull’altare di una crescita che non deve avere limiti, così in una nota le associazioni Salviamo l’Orso, Stazione Ornitologica Abruzzese, Lega Italiana Protezione Uccelli e Mountain Wilderness.
Laddove si parta dal presupposto che qualsiasi attività che presenti controindicazioni rispetto alla significativa permanenza della vipera oggetto di tutela debba essere vietata, scrivono i giudici nella sentenza, sarebbe necessario vietare anche il pascolo di animali indicato nello studio come fonte di pericolo, la presenza di escursionisti. E’ invece necessario contemperare le esigenze di carattere ambientale con altri interessi parimenti meritevoli di tutela tenendo conto nel caso in esame che il Piano Paesistico Regionale, la cui concreta articolazione è il PST Bacini Sciistici, ha previsto la realizzazione di nuove piste.
Il passaggio del Consiglio di Stato sul ‘bilanciamento’ della tutela dei diritti costituzionali è peraltro sconfortante, scrivono gli attivisti, soprattutto quando questo ‘bilanciamento’ vede sempre soccombere la tutela del paesaggio e della biodiversità. Questo nonostante il nuovo art.9 della Costituzione includa oggi tra i principi fondamentali della Repubblica la tutela dell’ambiente, della biodiversità e degli ecosistemi; e l’art.41 della Carta che stabilisce che l’iniziativa economica privata non può svolgersi in modo da recare danno all’ambiente.
La Corte Costituzionale, argomentano i giudici del Consiglio di Stato, con la sentenza 85 del 2013 ha affermato che tutti i diritti fondamentali tutelati dalla Costituzione si trovano in rapporto di integrazione reciproca e non è possibile individuare uno di essi che abbia prevalenza assoluta sugli altri…il caso in esame presenza lo stesso apparente contrasto tra le esigenze di sviluppo di una comunità e il rischio di compromettere l’ambiente che va ridotto al minimo, ma che non può diventare un ostacolo insormontabile salvo che l’intervento da autorizzare presenti delle caratteristiche assolutamente incompatibili con la tutela ambientale. Al contrario i giudici ritengono, che l’intervento di ampliamento degli impianti sciistici sarà svolto nel massimo rispetto dei luoghi.
Il ricorso al Consiglio di Stato era stato presentato dal Comune di Ovindoli contro il pronunciamento del Tar su richiesta delle associazioni ambientaliste, contro l’ampliamento degli impianti sciistici in una zona di protezione speciale (ZPS) sottoposta a vincolo paesaggistico e ambientale.
E’ surreale il passaggio della sentenza in cui i giudici, proseguono gli attivisti, ribaltando quanto stabilito dal Tar circa la necessità che l’apparato pubblico decida sui progetti avendo le adeguate competenze tecniche, affermano che un geometra di un Comune può ben valutare i dati tecnici prodotti da biologi ecc. rilasciando la prescritta Valutazione di Incidenza Ambientale. Il tutto in piena crisi climatica, compreso l’impatto sugli impianti sciistici. La realtà è che con milioni di euro di fondi pubblici, concludono, presto saranno sbancati oltre dieci ettari di habitat in cui vivono specie sulla carta tutelate, che presto saranno spazzate via.